martedì 1 marzo 2016

Ingiuria- fedina penale pulita se dico Vaff.. a qualcuno!


L'ingiuria è stato oggetto del pacchetto delle depenalizzazioni, pertanto, molteplici sono i cambiamenti intervenuti in materia.
Vediamo  da vicino cosa è cambiato.

Ingiuria - ieri
L'art. 594 c.p. disponeva che: il reato di ingiuria era commesso da chiunque offendesse “l’onore o il decoro di una persona presente”.
La pena prevista era la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 516 euro, fatte salve le aggravanti se l’offesa consisteva nell’attribuzione di un fatto determinato o se era stata commessa in presenza di più persone. 
Già dal tenore letterario della norma, era possibile intuire che, il bene giuridico che si intendeva tutelare era l’onore, inteso come l’insieme delle qualità morali che concorrono a determinare il valore di una persona, ed il decoro, ovvero il rispetto  di cui ciascun individuo è degno (Cass. n. 34599/2008), da ogni attacco diretto alla dignità personale e sociale dell’essere umano, che ricada sotto la sua percezione. 
Elemento oggettivo del reato: l’ingiuria doveva essere commessa in presenza del soggetto passivo del reato (in caso contrario, si sarebbe dovuto ritenere sussistente la diversa fattispecie incriminatrice della diffamazione). 
All'uopo, però si segnala quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 29221/2014: Il requisito della presenza, non va inteso come una “contiguità fisico-spaziale” tra la vittima e l’autore del reato, potendo configurarsi il reato anche quando “la vittima delle espressioni offensive non possa dirsi effettivamente presente”, essendo sufficiente, per la consumazione del reato che l’ingiuria, pur non manifestata direttamente alla persona interessata, sia divulgata a terze persone, in modo che venga comunicata all’offeso. Risponde, infatti, del suddetto reato, anche colui il quale si serva di un intermediario, con la consapevolezza “che l’ingiuria sarà comunicata all’offeso e che questi ne abbia effettiva comunicazione” (Cass.; n. 2781/1962).
 Elemento soggettivo del reato di ingiuria: la giurisprudenza  in più occasioni, aveva evidenziato che, per il delitto di ingiuria, non era richiesta la presenza del dolo intenzionale, essendo sufficiente la sussistenza della volontà dell’autore del reato di utilizzare espressioni ingiuriose con la consapevolezza di offendere l’altrui onore e decoro. 
Il reato di ingiuria è, infatti, “figura giuridica caratterizzata dal dolo generico e riguarda ogni espressione lesiva della dignità e dell’onore della persona” (ex multis Cass. n. 26936/2014).
Altresì, appare necessario ricordare che, il reato di ingiuria era considerato:
- un reato comune, nel senso che il soggetto attivo e passivo del reato poteva essere chiunque; 
- un reato a forma libera, ciò significava che poteva configurarsi attraverso una molteplicità di condotte e con qualsiasi mezzo; quindi, lo stesso sussisteva  in presenza di  ingiuria verbale o mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”. 
A riguardo, Giurisprudenza costante (tra le tante,ricordiamo Cass. n. 37301/2013; n.4845/1990) aveva affermato  che: l'ingiuria può essere integrata, anche da comportamenti materiali (ingiuria reale), che costituiscono una manifestazione di disprezzo nei confronti di colui al quale sono diretti  , con l’obiettivo di causare una sofferenza morale e non fisica (si pensi ad es. ad uno sputo, ad uno schiaffo, ecc.).
-i l reato di ingiuria era perseguibile a querela della persona offesa, entro il termine di tre mesi dal fatto che costituiva reato ai sensi dell'art. 597 c.p. 

Ingiuria: oggi
Con la depenalizzazione le cose  sono cambiate notevolmente. 
Infatti, l'ingiuria non si configura più come reato penale, bensì come un illecito civile, la cui sanzione, potrà andare da 100 a 8.000 euro  fino a 12.000 euro se commesso in presenza di una pluralità di persone.
L’importo della sanzione varia di caso in caso, e si terrà conto :
– della gravità della violazione;
–  della reiterazione dell’illecito;
– dell'opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
– della personalità dell’agente;
– delle condizioni economiche dell’agente.
Si noti bene, chi è stato vittima di ingiuria, dunque,  non dovrà più  recarsi dai carabinieri per sporgere querela  o depositare tale atto alla Procura della Repubblica, ma dovrà recarsi da un avvocato civilista ed intentare una causa ordinaria di tipo civile.
Importante: trattandosi di illecito extracontrattuale la causa andrà iniziata 5 anni dall'offesa, superato suddetto termine, non si avrà più diritto a richiedere il risarcimento per intervenuta prescrizione.
Orbene, il giudizio si instaurerà con atto di citazione, dinnanzi  al giudice di pace nel caso in cui l'importo del risarcimento richiesto non sia superiore a 5.000 euro, o dinnanzi il Tribunale per importi superiori.
Importante: l’onere della prova,  è  a carico di chi intraprende il giudizio.
 Ovviamente,  al termine della causa il giudice, se riterrà sussistente in capo al convenuto l'illecito  emetterà una sentenza  di condanna, la quale comprenderà:
  • il risarcimento dei danni alla persona offesa e, con esso, le spese processuali.

Importante: in caso di mancato pagamento, il creditore potrà agire tramite il pignoramento (previa notifica della sentenza e dell’atto di precetto);
  •    una sanzione civile alla Cassa Ammende, cioè allo Stato.

In caso di mancato pagamento, l’importo viene iscritto a ruolo e interverrà Equitalia, notificando la  cartella di pagamento e procedendo anch’essa al pignoramento. 
Si ricordi, però, che in ipotesi siffatte, Equitalia, non potrà né iscrivere ipoteca sugli immobili, né pignorarli, poiché l’importo minimo del debito per far scattare l'ipoteca è di 20.000 euro e, per il pignoramento, è invece di 120.000 euro.

Importante: la sentenza di condanna del giudice, potrà essere impugnata in l’appello e poi successivamente in Cassazione.

Infine si segnala, che non è rara l'ipotesi nella quale, l' ingiuria si accompagna alla minaccia, che invece non è stata oggetto di depenalizzazione ed è  perseguibile a querela di parte.
In un ipotesi siffatta, compito del giudice sarà quello di  depennare l’ingiuria e perseguire solo la minaccia. 
Pertanto, si avranno due procedimenti paralleli e autonomi: quello penale, per la minaccia, e quello civile per l’ingiuria. 
R.F.

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