martedì 12 luglio 2016

STRISCE BLU - il parcheggio potrebbe essere gratuito!!!

Dal 1° luglio 2016, per tutti i Comuni è scattato l'obbligo imposto dalla legge di Stabilità 2016  di adeguare i parchimetri per consentire i pagamenti con bancomat o carte di credito.
Tali dispositivi dovranno accettare i pagamenti con bancomat (circuito Maestro), carta di credito (MasterCard-Visa) e infine anche con tessera prepagata. 
I nuovi parchimetri dovranno essere dotati di impianto fotovoltaico che riduce i consumi e di un segnalatore acustico per ricordare a chi paga il ticket con sistema elettronico di ritirare il Bancomat o la carta di credito. Saranno quindi sicuri e facili da usare.

In mancanza di tale adeguamento gli automobilisti sono legittimati a parcheggiare gratis sulle strisce blu senza essere multati.

Saranno ammesse eccezioni solamente nei casi appurati di “oggettiva impossibilità tecnica” nel poter ottemperare a tale obbligo da parte dell'amministrazione. 

venerdì 1 luglio 2016

Facebook - Attenti alla BUFALA!


Chi anche per un istante non si sentito gelare il sangue alla lettura :
Scadenza domani!!!
Tutto quello che avete postato diventa pubblico da domani. Anche i messaggi che sono stati eliminati o le foto non autorizzate.
Non costa nulla per un semplice copia e incolla, meglio prevenire che curare. Canale 13 ha parlato del cambiamento nella normativa sulla privacy di Facebook. Io non do a facebook o a qualsiasi entità associata a facebook il permesso di usare le mie immagini, informazioni, i messaggi o i post, passato e futuro. Con questa dichiarazione, do avviso a Facebook che è severamente vietato divulgare, copiare, distribuire, trasmettere o prendere qualsiasi altra azione contro di me sulla base di questo profilo e / o il suo contenuto. Il contenuto di questo profilo è privato e le informazioni riservate. La violazione della privacy può essere punita dalla legge (UCC 1-308-1 1 308-103 e lo statuto di Roma). Nota: Facebook è ora un'entità pubblica. Tutti i membri devono pubblicare una nota come questa. Se preferisci, puoi copiare e incollare questa versione. Se non pubblichi una dichiarazione almeno una volta, Sara ' tatticamente permettendo l'uso delle tue foto, così come le informazioni contenute negli aggiornamenti di stato di profilo. Non condivido. Copia e incolla per stare sul sicuro".

E tutti a condividire e commentare: che orrore!!!! la mia privacy è  lesa!!!! oddioooo questo è tremendo!!!

Suvvia, ma davvero  credete  a ciò!!!????
Cari signori potete stare tranquilli, si tratta dell'ennesima bufala che sta circolando, con successo, sul web.
Pertanto, se anche voi, lo avete condiviso sul vostro amato diario,
avete contribuito a divulagare le tanto odiate catene di sant'Antonio!

venerdì 24 giugno 2016

LA PRELAZIONE AGRARIA

Le Prelazione Agraria, consiste nel diritto di essere soggetti privilegiati nella vendita di un fondo agrario, rispetto agli altri compratori, a parità di condizioni.

Il diritto di prelazione agraria spetta
:
-  ai coltivatori diretti proprietari dei fondi confinanti;
- al coltivatore diretto affittuario, da almeno 2 anni, del  terreno oggetto di vendita ;
- alla società agricola, a patto però che almeno la metà dei soci abbia la qualifica di coltivatore diretto.

Il diritto di prelazione, invece, non spetta agli imprenditori agricoli professionali e alle società di capitali, indipendentemente dalla presenza di soci coltivatori diretti.

Per l’esercizio della prelazione, la legge prescrive che, il fondo sia alienato come corrispettivo, pertanto è da ritenersi che non rientrino nella fattispecie né i negozi giuridici a titolo gratuito, come la donazione, né i negozi non traslativi  come la divisione.
Si ricorda, altresì che  la prelazione non può essere esercitata nel caso di permuta del fondo con altro bene (ciò trova la sua giustificazione nell’infungibilità della controprestazione, in quanto il coltivatore non è in grado di offrire al proprietario del terreno una prestazione identica a quella che è in grado di offrire il terzo) o ancora nel caso di vendita forzata, liquidazione coatta, espropriazione per pubblica utilità.

Per permettere di esercitare la prelazione, il venditore, è tenuto a notificare all'avente diritto, la proposta di vendita con lettera raccomandata,  allegando il contratto preliminare di vendita con il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre eventuali condizioni stabilite per la cessione.
Il titolare del diritto di prelazione ha trenta giorni di tempo per esercitarla ed accettare la proposta di vendita.
In assenza di  regolare notifica, questo può riscattare il terreno dall’acquirente entro un anno dalla trascrizione nei registri immobiliari.


Se fa troppo freddo l'etilometro non vale!

Nel febbraio 2012 ad un militare fuori servizio, dopo esser stato fermato  da una pattuglia della polizia stradale per un controllo, ed essere stato sottoposto al test dell'etilometro, gli veniva ritirata la patente poichè il risultato dell'alcoltest era risultato positvo.
Il militare, però, non si  diede per vinto e contestò immediatamente i risultati, adducendo la circostanza che questi ultimi erano stato inficiati dalla temperatura troppo rigida (-5° quella notte) che avrebbe mandato in tilt l'apparecchio.
Durante il processo, il giudice accordava all'attore la richiesa di CTU, dalla cui analisi venne stabilito che i risultati l’apparecchio erano effettivamente inattendibili.
L'inattendibilità, così come sostenuto dal CTU, deriverebbe dalla circostanza che i risultati forniti dall’etilometro possono essere falsati da fattori climatici come freddo, pioggia, neve o umidità.
Tutto ciò, altresì risulta confermato dal  libretto di istruzioni di tali apparecchi, che garantisce l' affidabililità dello strumento solo se utilizzato con temperature fra 0 e 40 gradi e in condizioni di umidità fra il 30% e il 90%.
dunque,al di fuori di queste sopraesposte ipotesi, i risultati forniti dall'etilometro, ben potrebbero risultare  superiori rispetto all’effettiva condizione del conducente.
 É chiaro, quindi, che il militare ha ottenuto una piena assoluzione.

giovedì 23 giugno 2016

22 € per la carta d'identità elettronica

Dal 4 luglio prederà il via l'utilizzo della CIE cioè della carta d'identità elettronica.
la CIE sarà una card su cui verranno impresse le proprie impronte digitali, il codice fiscale, i dati anagrafici, ed altresì, su richiesta del cittadino potranno essere inserite ulteriori informazioni, come ad esempio il numero di cellulare, l'email o pec, o ancora potrà essere inserito il proprio consenso alla donazione degli organi.
Inizialmente, suddetta card verrà emessa, esclusivamente, dai grandi Comuni, quali Roma, Milano, Napoli e Torino, ma ben presto (a partire da settembre) ciò si estenderà a tutti gli altri.
Per ottenerla, occorrerà recarsi presso il proprio Comune di residenza e farne la relativa richiesta (ovviamente, occorrerà attendere che il proprio Comune sia in tal senso operativo).
Il costo, ammonterà a  22€, di cui € 13,70 per la procedura a cui andrà aggiunta l'IVA e i diritti fissi e di segreteria.

Violenza sessuale: two, three, four.... It is better than one!

Ebbene sì, a volte anche la Cassazione ci fa rimanere sbigottiti con le sue decisioni, lasciatemi dire, INSENSATE!
Il caso oggetto di giudizio riguardava un professore che, sia in I grado che in appello, era stato dichiarato colpevole per avere usato violenza sessuale nei confronti di alcune sue alunne, delle quali quattro dell'età di 14 anni ed una dell'età di 13 anni, abusando, palesemente, dell'autorità connessa alla sua funzione.
Il Prof. allora, ricorreva in Cassazione ottenendo a questo punto, un ottimo risultato.
Infatti, con la recentissima  pronuncia n. 25434, del 20.06.2016, il palazzo Cavour , ha riconosciuto l' ATTENUANTE della minore gravità (che conduce ad uno sconto di pena) al Prof. che ha violentato  le proprie alunne, e questo perchè non c'è stata REITERAZIONE.
Sostiene la Cassazione, che non è ravvisabile la  reiterazione della condotta, quando la violenza non viene esercitata sulla stessa persona, ma su vittime diverse e ciò perchè il pregiudizio subito dalla persona offesa è certamente minore rispetto al caso in cui la violenza sia perpetrata più volte in danno di una stessa persona.
 

lunedì 6 giugno 2016

legge Cirinnà in vigore

Ieri, 5 giugno 2016, è entrata in vigore effettivamente la legge Cirinnà, che ha riformato il nostro diritto di famiglia, riconoscendo le UNIONI CIVILI e LE CONVIVENZE DI FATTO.
Vediamo nel dettaglio quali peculiarità ha suddetta riforma.

 UNIONI CIVILI
  • le persone dello stesso sesso potranno unirsi con il vincolo civile, alla presenza di 2 testimoni,  dinnanzi l'ufficiale dello stato civile, quest'ultimo avrà poi l'obbligo di annotare l'unione nel relativo registro dello stato civile;
  • le parti, che intendono unirsi al vincolo, si obbligheranno reciprocamente ad assistersi moralmente e materialmente, dovranno coabitare, ma non sussisterà tra loro alcun vincolo di fedeltà;
  • gli stessi, potranno stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro;
  •   il regime patrimoniale ordinario come per il matrimonio sarà la comunione dei beni, a meno che le parti decidano una diversa convenzione;
  • la pensione di reversibilità ed il Tfr spetteranno al partner dell'unione;
  • in materia di successione, al partner superstite spetterà la «legittima», cioè il 50%;
  •  in caso di scioglimento del vincolo si applicheranno le norme  sul divorzio.
  • rimane esclusa  l'adozione.

CONVIVENZE DI FATTO

  •  I conviventi di fatto, sia eterosessuali che omosessuali, che abbiano una stabile relazione, da oggi, potranno beneficiare delle tutele fino a questo momento riservate esclusivamente ai coniugi;
  • i conviventi avranno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in ospedale e potranno essere designati a decidere al posto dell'altro in caso di malattia e donazione organi.
  • per quanto concerne il regime patrimoniale, i conviventi potranno sottoscrivere un contratto che regoli i loro rapporti patrimoniali, per esempio la comunione dei beni.
  •  in caso di morte di uno dei partner, l'altro avrà il diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se invece, il proprietario della casa è il deceduto, il convivente avrà il diritto di continuare a viverci tra i due e i cinque anni.
  •  in caso di rottura della convivenza, si potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di  vedersi garantito il diritto agli alimenti qualora si versi in stato di bisogno.