sabato 27 febbraio 2016

TASI abolita

 
Buone notizie per i contribuenti!
La nuova Legge di Stabilità 2016 ha abolito la tassa sui servizi indivisibili, meglio conosciuta come TASI.
Fino a poco tempo fa, la suddetta tassa, era dovuta su tutte le abitazione, prima e seconda casa, indipendentemente dal valore catastale, dal 2016, invece, non sarà dovuta più sulla prima casa, a patto però che la stessa sia utilizzata come abitazione principale.
Nota bene: se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una potrà essere esente dal pagamento della Tasi, se si trovano invece in Comuni diversi, saranno esenti entrambi.
L'esenzione dal pagamento della Tasi si estenderà anche per le pertinenze dell'abitazione principale, e quindi cantine (8C/2), box auto (C/6), tettoie, e magazzini (C/7).
Importante: l’esenzione interessa, però, solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.
 
Altresì si rende noto che, non pagheranno più la Tasi:
  • I separati e i divorziati
Se la sentenza di separazione o di divorzio ha disposto l'assegnazione della casa coniugale all’ex, questi non dovranno pagare la Tasi sull' abitazione.
  • Inquilini
Se questi destinano l'immobile come abitazione principale.  Nulla è, invece cambiato per il proprietario dell’immobile, che dovrà pagare l’Imu e la Tasi sulla casa.
  • Il personale delle Forze dell'Ordine
Nel caso in cui venga trasferito per motivi di servizio.
 
Non si usufruirà dell' esenzione, ma di uno sconto Imu e Tasi del 50% in caso di concessione dell'immobile in comodato ai propri familiari.
All'uopo, si segnala che al fine di usufruire di tale scontistica devono sussistere 2 requisiti:
Requisito soggettivo:
- il comodante, oltre alla casa che concede in comodato, può essere proprietario solo di un’altra abitazione, quella principale.
- Per il comodatario, invece, non è prevista tale condizione per cui può possedere anche più abitazioni;
- il comodatario deve essere un parente in linea retta di primo grado del comodante, quindi figli o genitori;
- il comodatario deve utilizzare l’immobile concesso in comodato come abitazione principale.
Requisito Oggettivo:
- l’abitazione principale del comodante deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari;
- che in contratto di comodato sia regolarmente registrato.

Infine, si segnala che rimangono escluse dall'esenzione della Tasi le abitazioni di lusso (quindi appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9). Per esse, è stata però prevista una riduzione IMU, in particolare l’aliquota massima sarà pari allo 0,4% e non più allo 0,6%, mentre rimarrà invariata la detrazione di 200 euro.
R.F.
 
 
 
 

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