Quesito: il creditore può recuperare il proprio credito mediante l'esecuzione forzata (in particolare il pignoramento) di un bene oggetto di successione, senza che il proprio debitore-erede abbia accettato la stessa?
Il caso prospettato non è affatto di semplice soluzione, infatti molteplici sono i problemi ed i dubbi che si pongono a riguardo.
All’uopo, si segnala un' interessante pronuncia della Cassazione, precisamente la n. 11638 del 26.05.2014, che in qualche modo ha cercato di analizzare tutte le questioni che possono verificarsi in un caso del genere.
Innanzitutto, la Cassazione ha evidenziato che è onere del creditore procedente, provare :
- la proprietà del bene esecutato in capo al de cuius;
- la proprietà del bene in capo all’erede;
- e che sia stata effettuata l’accettazione dell’eredità.
Quest’ultima, appare di fondamentale importanza, infatti in assenza di una prova sull’accettazione, sia espressa che tacita, l’esecuzione deve essere bloccata per carenza di legittimazione passiva.
Altro aspetto di notevole importanza, riguarda il problema circa la rilevabilità d’ufficio da parte del giudice, in sede esecutiva.
La sentenza di cui sopra, ha disposto che, in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione può ben rilevare d’ufficio la titolarietà o meno in capo del debitore dell’immobile pignorato.
Pertanto, il G.E. dovrà ricercare 2 titoli:
- Il titolo di acquisto in capo al de cuius
- Il titolo in capo all’erede (in pratica dovrà verificare l’accettazione).
Importante: l’accettazione formale non è sufficiente da sola ma, è richiesto altresì che la stessa sia stata trascritta, attesa la circostanza che, al al fine di garantire la continuità delle trascrizioni, il trasferimento del bene in capo al creditore deve essere sicuro.
Di conseguenza, prima dell’eventuale aggiudicazione del bene ereditario, è necessario procedere alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità.
All’uopo si segnala, che l’accettazione dell’ eredità può essere:
- espressa - in tal caso si procede alla trascrizione mediante atto pubblico o scrittura privata attestante l'accettazione medesima
- tacita - (si pensi all’ipotesi in cui, formalmente l’erede non ha accettato, ma ha venduto l’immobile), in quest'ipotesi, poichè l’accettazione non è rappresentata da alcun atto né pubblico né privato, allora ai fini della trascrizione è richiesto che la stessa venga dichiarata mediante sentenza (sulla base dei documenti che dimostrano l’accettazione tacita) .
In una simile prospettiva occorre distinguere due diverse possibilità:
- nel caso in cui l’accettazione tacita, risultante da atto pubblico o scrittura privata, non sia stata trascritta a cura dell’erede, il creditore procedente, ben può chiedere, a proprie spese, la trascrizione sulla base di tali atti;
- nel caso invece in cui, l’accettazione tacita non si sorretta da alcun atto né tanto meno da una sentenza, allora dovrà essere richiesta ed accertata, con sentenza, la qualità di erede del debitore esecutato.
Infine, sempre in materia, si ricorda, la pronuncia n. 6809 del 19 Marzo 2013 con la quale la Suprema Corte è intervenuta per ricordare il principio secondo cui : non è possibile procedere al pignoramento del bene indiviso se questo fa parte della massa ereditaria composta da altre cose se non alle seguenti condizioni:
- l'espropriazione forzata dell'intera quota del comproprietario di beni indivisi deve essere limitata ad una singola specie di questi;
- che, una volta iniziata l'esecuzione, il giudice disponga o la separazione dei beni ove possibile o la divisione delle quote o ancora la vendita della quota indivisa;
- che in ogni caso non è possibile procedere ad esecuzione forzata nel caso in cui il bene indiviso faccia parte di una massa di beni di identica specie: questo poiché al debitore potrebbe essere successivamente assegnato un altro bene facente parte della medesima massa.
R.F.
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