mercoledì 2 marzo 2016

Possesso o Detenzione?




Nel  linguaggio comune i termini Possesso e Detenzione sono utilizzati in maniera atecnica come sinonimi, giuridicamente parlando però, essi non coincidono affatto.
Vediamo cosa li contraddistingue.
Il Possesso, trova la sua disciplina all'interno del codice civile, precisamente all'art. 1140 che dispone: “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
In pratica, indica la situazione di fatto di chi esercita dei diritti o su beni  di proprietà dello stesso o appartenenti  o alla proprietà altrui.
Esso è caratterizzato da 2 elementi fondamentali :
  • l'animus possidendi, che implica la volontà di comportarsi come proprietario;
  • il corpus possidendi, cioè  il possesso materiale del bene;

Con riferimento all’ atteggiamento soggettivo del possessore, Il possesso si distingue a sua volta in buona fede o in mala fede.
Ricorre la prima fattispecie quando, il possessore  possiede la res ignorando di ledere l’altrui diritto(art. 1147 c.c.); mentre al contrario, è possessore di mala fede colui che possiede con la consapevolezza di ledere un diritto altrui.
Altresì, si evidenzia che possedere un bene per lungo tempo e pacificamente senza che ciò  venga mai contestato, permette al suo titolare la possibilità di richiedere, agendo in giudizio, l'acquisto a titolo originario della proprietà mediante usucapione.
Diversa si presenta, invece,la Detenzione.
Essa rappresenta il potere materiale sulla cosa.
Capita spesso l'ipotesi in cui la proprietà e la detenzione non siano nelle mani del proprietario, si pensi al caso frequente, in cui il proprietario di un immobile lo concede in locazione, questo perde la materiale detenzione del mene che invece spetta all'inquilino.
Pertanto, a differenza del possesso, nella detenzione è presente l'elemento del corpus possidendi, ma risulta invece mancante l'animus, infatti si evidenzia che, il detentore sa bene di detenere un bene per conto di altri.
In diritto , altresì, si è soliti distinguere la detenzione in qualificata e non qualificata.
La detenzione qualificata può classificarsi in:
  • detenzione qualificata autonoma-  che ricorre nella circostanza in cui un soggetto detiene un bene altrui nel proprio interesse (esempio: l'affittuario)
  • detenzione qualificata non autonoma- che si ha quando invece un soggetto detiene un bene nell'interesse altrui (esempio: il mandatario).

La detenzione non qualificata può classificarsi in :
  • detenzione non qualificata per spirito di ospitalità(si pensi all'ipotesi in cui si venga ospitati a casa di un amico)
  • detenzione non qualificata di servizio (si pensi all'ipotesi in cui si lasciano le chiavi al posteggiatore affinché provveda a posteggiare l'auto).

Importante: con la semplice detenzione, non si potrà agire in giudizio, per sentire pronunciato l'avvenuto usucapione, a meno che  il detentore si opponga o dichiari in modo manifesto ( cioè alla luce del sole)  al possessore, di possedere la res a nome proprio ai sensi dell'art. 1141 c.c..
In una simile prospettiva, essendo intervenuta la cosiddetta interversio possesionis sancita dall' art 1164 c.c. si potrà procedere, sempre che ne sussistano le condizioni, alla richiesta dell'acquisto per usucapione.

Nessun commento:

Posta un commento