Con la pronuncia n. 5087 del 5 marzo 2014, le Sezioni Unite hanno ritenuto configurabile l’acquisto dell’azienda per usucapione, e ciò perché la stessa, può ben essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto.
Si rende noto che, in materia si è registrata una accesa diatriba in giurisprudenza, infatti per lungo tempo vi è stata una netta contrapposizione tra teoria unitaria e teoria atomistica in ordine alla natura giuridica dell’azienda.
Giurisprudenza prevalente, infatti, sosteneva che “l’azienda costituisce un bene unitario e distinto dai singoli beni che la compongono”, di converso, l'altra parte (giurisprudenza minoritaria), sosteneva che l’azienda fosse una “semplice pluralità di beni tra loro funzionalmente collegati, e non come un bene diverso da quelli che la compongono”.
Le Sezioni Unite, allora, per risolvere il problema circa la configurabilità dell’usucapione di un’azienda, al di là dell'alternativa teoria unitaria e atomistica, hanno ritenuto che partendo dal presupposto che l’azienda è un bene suscettibile di essere posseduto e che quindi può formare oggetto di proprietà e di usufrutto, appare possibile affermare che, se un soggetto esercita sull’azienda un’attività corrispondente a quella di un proprietario o di un usufruttuario e dunque la possiede, se risultano altresì sussistenti gli altri requisiti di legge (es. durata del possesso ventennale ...), può usucapirla.
Si riporta integralmente una parte della pronuncia n. 5087 : Ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapione, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito (in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto l’usucapibilità, da parte del proprietario della metà di una farmacia al cui interno aveva esercitato l’attività di farmacista per oltre venti anni comportandosi quale unico proprietario, dell’altra metà della farmacia).
R.F.
R.F.

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