mercoledì 23 marzo 2016

Accettazione con beneficio d'inventario

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, fa acquisire al chiamato all'eredità la qualità di erede, nel senso che lo stesso acquista tutti i diritti caduti nella successione e diviene soggetto passivo delle relative obbligazioni.
La peculiarità dell'istituto in esame, risiede però, nella circostanza che, il suddetto erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenutogli.
All'uopo, appare doveroso rammentare la portata normativa dell'art. 490 c.c., il quale fissa come effetto tipico dell'istituto, che il patrimonio del defunto deve essere tenuto separato da quello dell'erede, distinguendo così nettamente l'accettazione con beneficio d'inventario dall'accettazione pura e semplice (cioè senza riserve).
In poche parole, se l'erede accetta con beneficio d'inventario, non si verifica alcuna fusione fra il patrimonio del defunto e il patrimonio personale dell'erede, quindi quest'ultimo non pagherà i debiti del defunto con il proprio patrimonio.

Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere:
-  alla cancelleria del Tribunale civile del luogo dell’ultimo domicilio del deceduto.
- o ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al Tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.

A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario:
1. i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);
2. i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)
3. le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).
Importante: l' accettazione beneficiata non è automatica,  è sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare e, per il minore emancipato e l'inabilitato, con il consenso del curatore e l'autorizzazione del Giudice tutelare.

Altro aspetto di fondamentale importanza è la redazione dell'inventario, che altro non è che una operazione dal carattere prettamente contabile che serve a determinare l'attivo e il passivo del patrimonio ereditario.
Ai sensi dell'art. 485 c.c, se l'erede che accetta  l'eredità con beneficio di inventario si trova nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se non fa l'inventario entro i tre mesi, si considera che abbia accettato puramente e semplicemente; ugualmente accade  se compiuto l'inventario, entro di quaranta giorni dal compimento medesimo non dichiara se accetta o rinuncia all'eredità
Ai sensi dell'art 487 c.c se l'erede che accetta  l'eredità con beneficio di inventario non si trova nel possesso dei beni ereditari, allora può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quesito: e se il creditore  del defunto fa valere per intero la propria pretesa in giudizio?

Per rispondere, va ricordato l'intervento  rivoluzionario delle Sezioni Unite che ha sconfessato l'orientamento prevalente avuto fino a quel momento.

Orbene,  in passato, si sono succedute svariate pronunce le quali hanno ribadito che l'eccezione con beneficio d'inventario doveva essere dedotta e provata nel giudizio di cognizione, solo da chi ne avesse interesse, e non poteva essere rilevata d'ufficio da parte del giudice; da ciò ne consegue che ove non sia stata proposta la suddetta eccezione nell'ambito del procedimento, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva (in tal senso sent. n. 14821/12).
Dunque, secondo questo orientamento si trattava di un'eccezione in senso stretto, attesa la circostanza che poteva essere rilevata soltanto dalla parte che ne abbia interesse.
Secondo invece, la pronuncia n. 10531 de 2013 delle Sezioni unite, l'accettazione con beneficio d'inventario integra un'eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e che tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedirla confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto.
R.F.

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