martedì 5 aprile 2016

Chi evade l’Irap non commette reato



Liberi professionisti o imprenditori?  è tempo di esultare!!!
La Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 gennaio – 30 marzo 2016, n. 12810 ha disposto che chi evade l’Irap non commette reato e ciò perché questa non è un’imposta sui redditi in senso stretto.
Pertanto, le uniche dichiarazioni che fanno scattare il reato di “omessa dichiarazione”, sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva.
Conseguentemente, l’ammontare del tributo Irap non pagato non rientra nel profitto dell’illecito sequestrabile.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate per la quantificazione del profitto del reato non può e non deve tenere conto del mancato pagamento dell’Irap e ciò perché l’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive non ha alcuna rilevanza penale.
Questa vittoria, si deve ad un contribuente che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e quindi nei suoi confronti era scattato l’accertamento per 700mila euro di evaso, somma su cui era stato disposto il sequestro.
Ma lo stesso ha deciso di impugnare il provvedimento chiedendo che dalla somma complessiva venissero detratti circa 60mila euro di Irap.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato.

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