venerdì 24 giugno 2016

LA PRELAZIONE AGRARIA

Le Prelazione Agraria, consiste nel diritto di essere soggetti privilegiati nella vendita di un fondo agrario, rispetto agli altri compratori, a parità di condizioni.

Il diritto di prelazione agraria spetta
:
-  ai coltivatori diretti proprietari dei fondi confinanti;
- al coltivatore diretto affittuario, da almeno 2 anni, del  terreno oggetto di vendita ;
- alla società agricola, a patto però che almeno la metà dei soci abbia la qualifica di coltivatore diretto.

Il diritto di prelazione, invece, non spetta agli imprenditori agricoli professionali e alle società di capitali, indipendentemente dalla presenza di soci coltivatori diretti.

Per l’esercizio della prelazione, la legge prescrive che, il fondo sia alienato come corrispettivo, pertanto è da ritenersi che non rientrino nella fattispecie né i negozi giuridici a titolo gratuito, come la donazione, né i negozi non traslativi  come la divisione.
Si ricorda, altresì che  la prelazione non può essere esercitata nel caso di permuta del fondo con altro bene (ciò trova la sua giustificazione nell’infungibilità della controprestazione, in quanto il coltivatore non è in grado di offrire al proprietario del terreno una prestazione identica a quella che è in grado di offrire il terzo) o ancora nel caso di vendita forzata, liquidazione coatta, espropriazione per pubblica utilità.

Per permettere di esercitare la prelazione, il venditore, è tenuto a notificare all'avente diritto, la proposta di vendita con lettera raccomandata,  allegando il contratto preliminare di vendita con il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre eventuali condizioni stabilite per la cessione.
Il titolare del diritto di prelazione ha trenta giorni di tempo per esercitarla ed accettare la proposta di vendita.
In assenza di  regolare notifica, questo può riscattare il terreno dall’acquirente entro un anno dalla trascrizione nei registri immobiliari.


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