La Cassazione proprio in questi giorni è intervenuta su una questione, tutt’altro che pacifica, in materia di multe.
Con la sentenza numero 2973 del 15 gennaio 2016, pubblicata il 16 febbraio, il Palazzo di Piazza Cavour ha ristretto drasticamente i poteri degli ausiliari del traffico, stabilendo che gli stessi, devono limitare il proprio raggio d'azione alle aree di sosta in concessione e limitatamente agli spazi delimitati dalle strisce blu.
Pertanto, in caso di ''sconfinamento'', i verbali sono da considerarsi nulli, indipendentemente dalle eventuali delibere comunali che ne amplino i poteri.
Per analogia, tutto ciò, vale anche per gli ausiliari delle aziende di TPL (trasporto pubblico locale) che potranno multare esclusivamente quando l’auto viola le strisce gialle destinate alle corsie per i pullman o gli autobus e non anche sulle strisce blu o nel resto del territorio urbano.
La suddetta pronuncia, da tempo aspettata dagli automobilisti avventati, trova la sua giustificazione nel fatto che, le norme che conferiscono i poteri a tali due figure “speciali” derogano alla competenza dei vigili urbani e, in quanto straordinarie, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva ad altre fattispecie.
In sintesi, ricordate che: è nulla la multa dell’ausiliare del traffico o del dipendente dell’azienda di tpl se la contravvenzione è, per esempio, per violazione di un passo carrabile o per un semplice divieto di sosta su area dove è vietato il parcheggio dell’auto, perché queste sono di competenza esclusiva degli agenti di cui all'art. 12 Codice della strada.
Con la sentenza numero 2973 del 15 gennaio 2016, pubblicata il 16 febbraio, il Palazzo di Piazza Cavour ha ristretto drasticamente i poteri degli ausiliari del traffico, stabilendo che gli stessi, devono limitare il proprio raggio d'azione alle aree di sosta in concessione e limitatamente agli spazi delimitati dalle strisce blu.
Pertanto, in caso di ''sconfinamento'', i verbali sono da considerarsi nulli, indipendentemente dalle eventuali delibere comunali che ne amplino i poteri.
Per analogia, tutto ciò, vale anche per gli ausiliari delle aziende di TPL (trasporto pubblico locale) che potranno multare esclusivamente quando l’auto viola le strisce gialle destinate alle corsie per i pullman o gli autobus e non anche sulle strisce blu o nel resto del territorio urbano.
La suddetta pronuncia, da tempo aspettata dagli automobilisti avventati, trova la sua giustificazione nel fatto che, le norme che conferiscono i poteri a tali due figure “speciali” derogano alla competenza dei vigili urbani e, in quanto straordinarie, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva ad altre fattispecie.
In sintesi, ricordate che: è nulla la multa dell’ausiliare del traffico o del dipendente dell’azienda di tpl se la contravvenzione è, per esempio, per violazione di un passo carrabile o per un semplice divieto di sosta su area dove è vietato il parcheggio dell’auto, perché queste sono di competenza esclusiva degli agenti di cui all'art. 12 Codice della strada.
R.F.
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