mercoledì 24 febbraio 2016

Giuro di dire tutta la verità...

 
Oggi ci occuperemo del c.d giuramento nel processo civile.
Innanzitutto, si rende noto che si tratta di un mezzo di prova molto pericoloso, tant'è che vi si ricorre, sporadicamente, solo cioè quando non si dispone di altre prove.
Vediamo da vicino in che cosa consiste.
Esistono due specie di giuramento: decisorio e suppletorio.
Il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per stabilire o escludere un fatto dal quale dipende la decisione della causa. Si pensi, all'attore che sostiene di avere un credito da mutuo, ma non dispone di prove sufficienti, allora invita il convenuto a giurare che non ha ricevuto la somma in mutuo.
Colui che è chiamato a giurare ha tre possibilità:
  • prestare giuramento (si ricordi che all'altra parte non è ammessa la possibilità di provare il contrario) ;
  • rifiutare di prestare il giuramento, perdendo conseguentemente la causa;
  • riferire il giuramento, cioè invita l'altra parte a prestare il giuramento.
  • In suddetta ipotesi, la parte alla quale è riferito il giuramento ha, a sua volta, due possibilità:
  • giurare e quindi vincere la causa;
  • rifiutare di giurare e perdere la causa.
In pratica, si può facilmente dedurre che il prestare giuramento o il suo rifiuto sono prove vincolanti per il giudice.
Se successivamente si accerta la falsità del giramento, colui che lo ha prestato dovrà risarcire il danno all'altra parte e verrà altresì sanzionato penalmente.
Il giuramento suppletorio è invece deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti al fine di decidere la causa, nel caso in cui, la domanda o le eccezioni non sono provate pienamente.
A differenza di quello decisorio, il giuramento suppletorio non può essere riferito.
R.F.

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