giovedì 18 febbraio 2016

Bonus prima casa- requisiti

 
Alzi la mano chi non vorrebbe una casa di proprietà!
L'acquisto della prima casa è sicuramente uno dei desideri più ambiti, tra i giovani innamorati bramosi di creare il proprio nido d'amore o tra single incalliti alla ricerca incessante di indipendenza.
Si tratta,  però, di un investimento che richiede un esborso economico non indifferente.
Occorre allora informarsi sull'eventualità di usufruire di eventuali bonus fiscali.
Il primo bonus di cui si può usufruire è ricollegato appunto all'acquisto della prima casa.
Suddetto bonus comporta:
  • il taglio del 2% sull'imposta di registro e un' imposta ipotecaria e catastale di 50 euro, se si acquista da venditore privato,
  • oppure Iva del 4% se si acquista da un'impresa (per esempio si acquista da un' impresa di costruzioni) mentre le imposte catastale e di registro sono maggiorate fino al tetto dei 200 euro.
 Ovviamente, per usufruire del bonus prima casa sono richiesti i requisiti, qui sotto riportati:
  • che l’unità abitativa sia accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 e dunque non sia classificata come immobile di lusso;
  • che entro 18 mesi a decorrere dall'atto di vendita, si trasferisca la residenza nell’immobile su cui si rivendica lo sconto;
  • che il contribuente non sia proprietario di altri fabbricati locati nello stesso Comune in cui è ubicata l’abitazione oggetto dell’agevolazione;
  • che il contribuente non abbia, sul territorio nazionale, altri fabbricati per i quali ha goduto di una precedente agevolazione.
Attenzione!!!in materia è intervenuta un' importante novità.
Dal 1° gennaio 2016, la legge di Stabilità ha previsto che: chi in passato ha acquistato una prima casa usufruendo delle agevolazioni previste e decide ora di comprare un nuovo immobile, senza prima vendere il precedente, può farlo sfruttando ancora una volta i benefici fiscali.
 C’è solo una condizione: l’abitazione acquistata in precedenza deve essere alienata entro un anno dalla data dell’atto.
All'uopo, si ricorda anche la recentissima sentenza dell'8 febbraio 2016 n.2072 della Corte di Cassazione che ha disposto la possibilità di ricorrere al beneficio, nel caso di mutamento d'immobile, con conseguente acquisto di una nuova dimora.
In particolare, il proprietario di un immobile che abbia goduto del beneficio, se decide di procedere alla vendita  dell'immobile su cui  ha rivendicato l'agevolazione e ad un altro acquisto, può ancora portare in detrazione il credito d’imposta, a patto però l’atto della nuova vendita si compia entro un anno dal rogito.
In pratica, la Cassazione ha ammesso la possibilità per il contribuente di replicare lo sgravio tributario in successivi atti di alienazione, e ciò perché, a parere della Corte, il legislatore non ha fissato limiti per il ricorso alle agevolazioni.
Tale possibilità è riconosciuta, però, se si effettua il trasferimento di residenza nelle abitazioni di volta in volta acquistate.
Per ben comprendere poniamo un esempio:
si pensi ad un contribuente che vende l'immobile oggetto dell'agevolazione e nel giro di un anno compra un'altra casa e successivamente compie le stesse operazioni, per la Corte, lo stesso può continuare a beneficiare dello sgravio, senza alcun difetto di legittimazione. La "conditio sine qua non" è che il fabbricato nuovamente acquistato venga destinato a propria residenza.

R.F.

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