
La produzione di piantine di cannabis, a uso domestico, è reato?
In materia, la Cassazione si è pronunciata, nel tempo, in maniera assai contraddittoria.
le Sezioni Unite (sentenza n. 3177/15) hanno stabilito che la coltivazione di cannabis costituisce sempre reato anche se si tratta di piccole produzioni domestiche per uso personale, perché ciò rappresenta un elemento di pericolo sociale per la salute dei consumatori.
La Cassazione non è stata però d’accordo e ha sottolineato che l’intervento punitivo dello Stato deve esserci solo quando e’ concretamente minacciato il bene della salute.
All’uopo, si ricorda la recentissima sentenza n. 5254/2016 che dispone che: se è evidente la destinazione della coltivazione al solo uso personale, la coltivazione di cannabis non è reato. Secondo la stessa, infatti, «è la destinazione della sostanza stupefacente a decretare l’esistenza o meno del reato: non basta il semplice pericolo, ma è necessario che la condotta sia in concreto offensiva».
La vicenda prende le mosse dal ricorso in Cassazione proposto da una coppia di coniugi condannata per "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti", per aver coltivato nella propria abitazione, due piante di cannabis e per aver detenuto 20 foglie della stessa pianta in un essiccatore.
- La Corte d'appello aveva giudicato la condotta della coppia offensiva sul presupposto che il materiale detenuto raggiungesse la cosiddetta "soglia drogante” e ritenendo, pertanto, irrilevante la destinazione della sostanza ad uso personale.
- Secondo la difesa della coppia, invece, la condotta non lederebbe il bene giuridico tutelato, in quanto nel caso di specie appariva certa la destinazione al mero uso personale. La medesima difesa, ha avanzato, altresì, l'ipotesi di una pronuncia di incostituzionalità della norma che punisce sempre e comunque la coltivazione, in considerazione dell'introdotta disciplina della particolare tenuità del fatto.
Infatti, l'offensività della condotta era talmente lieve da far risultare irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza.
la Corte ha accolto il ricorso ed ha assolto gli imputati in quanto il fatto non sussiste.
- Secondo la difesa della coppia, invece, la condotta non lederebbe il bene giuridico tutelato, in quanto nel caso di specie appariva certa la destinazione al mero uso personale. La medesima difesa, ha avanzato, altresì, l'ipotesi di una pronuncia di incostituzionalità della norma che punisce sempre e comunque la coltivazione, in considerazione dell'introdotta disciplina della particolare tenuità del fatto.
Infatti, l'offensività della condotta era talmente lieve da far risultare irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza.
la Corte ha accolto il ricorso ed ha assolto gli imputati in quanto il fatto non sussiste.
Infine, secondo quanto disposto dalla recente sentenza, occorre, distinguere il reato di coltivazione da quello di mera detenzione dello stupefacente:
-La "coltivazione" non può essere direttamente ricollegata all'uso personale ed è punita di per sé in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione;
- la detenzione è strettamente collegata alla successiva destinazione della sostanza, è punibile solo quando è destinata all'uso di terzi mentre, se destinata all'uso personale, si applicherà una sanzione amministrativa.
-La "coltivazione" non può essere direttamente ricollegata all'uso personale ed è punita di per sé in ragione del carattere di aumento della disponibilità e della possibilità di ulteriore diffusione;
- la detenzione è strettamente collegata alla successiva destinazione della sostanza, è punibile solo quando è destinata all'uso di terzi mentre, se destinata all'uso personale, si applicherà una sanzione amministrativa.
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