La guida in stato di ebbrezza è vietata in ogni Paese e
ciò perché sono ben noti gli effetti negativi dell'alcool su
percezioni, attenzione e capacità cognitive.
In
Italia, la
guida in stato di ebbrezza è un reato, di competenza del Tribunale
del luogo ove è stata accertata la violazione, e risulta
sanzionato dagli articoli
186 e 186 bis
del Codice
della Strada.
Attualmente,
la legge italiana stabilisce che il tasso di alcolemia non debba
superare i 0,5 g/litro.
Pertanto,
laddove suddetto valore limite venga superato, verranno applicate le
sanzioni previste dagli articoli 186
e 186 bis del Codice della Strada, e precisamente:
- Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
- sospensione patente da 3 a 6 mesi.
- Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
- ammenda da 800 a 3200 euro,
- arresto fino a 6 mesi,
- sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.
- Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
- ammenda da 1500 a 6000 euro,
- arresto da 6 mesi ad un anno,
- sospensione patente da 1 a 2 anni,
- sequestro preventivo del veicolo,
- confisca del veicolo (a meno che l'auto appartenga a persona estranea al reato).
Le pene
sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale.
L'accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, nell'immediatezza, attraverso il cosiddetto etilometro, cioè uno strumento che misura la quantità di alcool contenuta nell'aria espirata. L'esame, viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
All'uopo, si rende
nota anche la pronuncia della Cassazione penale n. 18375/13 che ha
disposto: una sola misurazione con l'etilometro non è sufficiente,
occorre ripetere la stessa una seconda volta, come prescritto dal
Codice della Strada.
Ovviamente, le sanzione verranno applicate solo se il
soggetto alticcio, venga sorpreso alla guida di un veicolo.
Molto importante, a tal punto è analizzare il termine
“veicolo”.
A prima acchito, noi tutti penseremo all'automobile,
alla motocicletta, ma un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale, ha invece dato un'interpretazione estensiva del
termine, infatti, in più occasioni è stato evidenziato che con il
termine “veicolo” è da intendersi anche i veicoli non a motore,
pertanto anche la bicicletta.
Tutto ciò, trova la
sua giustificazione nel fatto che, la condotta del ciclista
alticcio, rappresenta
comunque un pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti
della strada, nonostante, la ridotta potenzialità offensiva (ex
multis- Sentenza n. 4893/2015).
Ulteriore questione da affrontare a
riguardo, è quella relativa alle sanzioni
accessorie previste dal Codice della
Strada: sospensione – revoca della patente di guida.
A tal proposito, le Sezioni
Unite con la Sentenza
n.12306/2002, partendo
dal presupposto, che i ciclisti non hanno bisogno di una specifica
autorizzazione alla guida, hanno
affermato l’inapplicabilità
della sanzione accessoria in caso di utilizzo della bicicletta
sostenendo
che le esigenze di impedire la reiterazione della situazione
pericolosa, di effettività e di prevenzione generale e speciale,
non potrebbero qui in alcun modo essere soddisfatte, perché manca
l’oggetto essenziale della sanzione, e
la privazione di una qualsiasi altra patente eventualmente posseduta
dall’individuo non varrebbe ad ostacolare la futura circolazione
con il velocipede.
In
pratica,
la sanzione accessoria prescritta dal codice, non è stata ritenuta
applicabile – non tanto perché per condurre la bicicletta non
occorre una patente- ma perché il ritiro e la sospensione della
patente stessa non impedirebbe al soggetto sanzionato di reiterare
il reato, guidando un' altra bicicletta.
R.F.
Nessun commento:
Posta un commento