sabato 20 febbraio 2016

Guida in stato di ebbrezza...in bicicletta

La guida in stato di ebbrezza è vietata in ogni Paese e ciò perché sono ben noti gli effetti negativi dell'alcool su percezioni, attenzione e capacità cognitive.
In Italia, la guida in stato di ebbrezza è un reato, di competenza del Tribunale del luogo ove è stata accertata la violazione, e risulta sanzionato dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada.
Attualmente, la legge italiana stabilisce che il tasso di alcolemia non debba superare i 0,5 g/litro.
Pertanto, laddove suddetto valore limite venga superato, verranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada, e precisamente:
  • Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
      - ammenda da 500 a 2000 euro,
      - sospensione patente da 3 a 6 mesi.  

  • Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
    - ammenda da 800 a 3200 euro,
    - arresto fino a 6 mesi,
    - sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.

  • Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
    - ammenda da 1500 a 6000 euro,
    - arresto da 6 mesi ad un anno,
    - sospensione patente da 1 a 2 anni,
    - sequestro preventivo del veicolo,
    - confisca del veicolo (a meno che l'auto appartenga a persona estranea al reato).
Le pene sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.
L'accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, nell'immediatezza, attraverso il cosiddetto etilometro, cioè uno strumento  che misura la quantità di alcool contenuta nell'aria espirata. L'esame, viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
All'uopo, si rende nota anche la pronuncia della Cassazione penale n. 18375/13 che ha disposto: una sola misurazione con l'etilometro non è sufficiente, occorre ripetere la stessa una seconda volta, come prescritto dal Codice della Strada.
Ovviamente, le sanzione verranno applicate solo se il soggetto alticcio, venga sorpreso alla guida di un veicolo.
Molto importante, a tal punto è analizzare il termine “veicolo”.
A prima acchito, noi tutti penseremo all'automobile, alla motocicletta, ma un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha invece dato un'interpretazione estensiva del termine, infatti, in più occasioni è stato evidenziato che con il termine “veicolo” è da intendersi anche i veicoli non a motore, pertanto anche la bicicletta.
Tutto ciò, trova la sua giustificazione nel fatto che, la condotta del ciclista alticcio, rappresenta comunque un pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti della strada, nonostante, la ridotta potenzialità offensiva (ex multis- Sentenza n. 4893/2015).
Ulteriore questione da affrontare a riguardo, è quella relativa alle sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada: sospensione – revoca della patente di guida. 
A tal proposito, le Sezioni Unite con la Sentenza n.12306/2002, partendo dal presupposto, che i ciclisti non hanno bisogno di una specifica autorizzazione alla guida, hanno affermato l’inapplicabilità della sanzione accessoria in caso di utilizzo della bicicletta sostenendo che le esigenze di impedire la reiterazione della situazione pericolosa, di effettività e di prevenzione generale e speciale, non potrebbero qui in alcun modo essere soddisfatte, perché manca l’oggetto essenziale della sanzione, e la privazione di una qualsiasi altra patente eventualmente posseduta dall’individuo non varrebbe ad ostacolare la futura circolazione con il velocipede.
In pratica, la sanzione accessoria prescritta dal codice, non è stata ritenuta applicabile – non tanto perché per condurre la bicicletta non occorre una patente- ma perché il ritiro e la sospensione della patente stessa non impedirebbe al soggetto sanzionato di reiterare il reato, guidando un' altra bicicletta.
R.F.


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