Il
decreto ingiuntivo
è uno strumento processuale divenuto, in questi periodi di
difficoltà nel recuperare i crediti, particolarmente “popolare”
a molti soggetti, che si trovino dalla parte del credito o, loro
malgrado, del debito.
In
particolare, si tratta di un provvedimento attraverso il quale il
giudice competente, su ricorso del titolare di un credito certo,
liquido ed esigibile, fondato su prova
scritta, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione entro il
termine di 40 giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso
termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà
ad esecuzione forzata.
Vediamo,
quali sono le sue caratteristiche essenziali:
Il
decreto ingiuntivo altro non è che, uno strumento di tutela
immediata, che consente al creditore di
acquisire un titolo per agire esecutivamente nei confronti del
debitore, esso viene emanato in assenza di contraddittorio fra le
parti (inaudita altera parte), infatti è un provvedimento a
carattere unicamente documentale, e rappresenta l'esito della fase
monitoria del procedimento di ingiunzione.
Il
D.I. trova la sua disciplina negli artt. 633 e
ss c.p.c
L'art.
633 cpc precisa che il soggetto che lo richiede deve essere creditore
di una “somma liquida di denaro o di una
determinata quantità di cose fungibili”
ovvero deve avere diritto alla consegna di una “cosa
mobile determinata“.
La
somma di denaro, deve essere liquida,
ovvero predeterminata nell’ammontare, deve, inoltre, essere
esigibile, ovvero il
pagamento deve poter essere richiesto nel momento in cui il decreto
viene depositato (ciò significa che qualora un credito, è
sottoposto a termine o a condizione, non è esigibile sino a quando
il primo non sia scaduto o la seconda avverata).
Altresì,
lo stesso articolo consente l’utilizzo dello strumento quando
sussista il diritto alla restituzione di una cosa mobile, si pensi al
diritto di ottenere la restituzione di uno strumento musicale che ho
prestato a un amico per un tempo precisato, ma che egli non vuole più
restituire.
Competenza:
L’art.
637 c.p.c. stabilisce che è competente sulla
richiesta sia il giudice di pace o il
tribunale che sarebbe competente nel caso in
cui la domanda fosse fatta valere in via ordinaria. Pertanto, per
determinare quale sia il giudice competente occorrerà attenzionare
le competenze per materia e valore e le
competenze territoriali (cioè il foro dove
la causa va instaurata)
Requisiti
formali
Gli
artt. 638 e 639 c.p.c. si occupano, invece,
dei requisiti formali dell’atto introduttivo del giudizio, ovvero
del “ricorso per ingiunzione”.
Esso
deve indicare precisamente:
-
soggetto ricorrente,
-
procuratore,
-
controparte,
-ragioni
del credito
-
allegazione dei documenti che si pongono a fondamento della
richiesta.
In
mancanza di uno di questi elementi, il giudice, ha il dovere, di
chiedere l’integrazione al ricorrente; qualora il ricorrente non
provveda o anche l’integrazione non risolva i dubbi del giudice,
questi rigetta il
ricorso ai sensi dell’ art.
640 c.p.c..
All’uopo
è importante precisare che, il rigetto non impedisce la
riproposizione della domanda, sia nuovamente con decreto che in via
ordinaria.
Se,
invece, il giudice ritiene che sussista la prova del credito, emette
il vero e proprio “decreto”,
con il quale ingiunge all’altra parte di pagare la somma di denaro
(o consegnare la res) e ciò nel termine di giorni 40
dalla notifica.
Opposizione
Entro
lo stesso termine (40giorni), il debitore ai sensi dell'art.645
c.p.c. ha la facoltà di proporre opposizione
davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha
emesso il decreto, con atto di citazione, instaurando un procedimento
civile ordinario.
Provvisoria
Esecutività
Laddove,
però, il debitore propone opposizione, i tempi per la realizzazione
del credito si allungheranno irrimediabilmente.
Allora,
il legislatore ha previsto ai sensi dell’art.
642 c.p.c. che se
ricorrono determinate condizioni (per
esempio, il credito sia “provato” a mezzo di cambiale, assegno
bancario, assegno circolare, oppure quando sussista un pericolo di
grave pregiudizio dal ritardo ecc.) il Giudice possa dichiarare
esecutivo il decreto e, quindi, il debitore
che lo riceve è
costretto a pagare immediatamente,
potendo comunque svolgere opposizione,
ma
senza che questa blocchi, intanto, le pretese del creditore.
R.F.
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