mercoledì 24 febbraio 2016

il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è uno strumento processuale divenuto, in questi periodi di difficoltà nel recuperare i crediti, particolarmente “popolare” a molti soggetti, che si trovino dalla parte del credito o, loro malgrado, del debito.
In particolare, si tratta di un provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su ricorso del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione entro il termine di 40 giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Vediamo, quali sono le sue caratteristiche essenziali:
Il decreto ingiuntivo altro non è che, uno strumento di tutela immediata, che consente al creditore di acquisire un titolo per agire esecutivamente nei confronti del debitore, esso viene emanato in assenza di contraddittorio fra le parti (inaudita altera parte), infatti è un provvedimento a carattere unicamente documentale, e rappresenta l'esito della fase monitoria del procedimento di ingiunzione.
Il D.I. trova la sua disciplina negli artt. 633 e ss c.p.c
L'art. 633 cpc precisa che il soggetto che lo richiede deve essere creditore di una “somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili” ovvero deve avere diritto alla consegna di una “cosa mobile determinata“.
La somma di denaro, deve essere liquida, ovvero predeterminata nell’ammontare, deve, inoltre, essere esigibile, ovvero il pagamento deve poter essere richiesto nel momento in cui il decreto viene depositato (ciò significa che qualora un credito, è sottoposto a termine o a condizione, non è esigibile sino a quando il primo non sia scaduto o la seconda avverata).
Altresì, lo stesso articolo consente l’utilizzo dello strumento quando sussista il diritto alla restituzione di una cosa mobile, si pensi al diritto di ottenere la restituzione di uno strumento musicale che ho prestato a un amico per un tempo precisato, ma che egli non vuole più restituire.
Competenza:
L’art. 637 c.p.c. stabilisce che è competente sulla richiesta sia il giudice di pace o il tribunale che sarebbe competente nel caso in cui la domanda fosse fatta valere in via ordinaria. Pertanto, per determinare quale sia il giudice competente occorrerà attenzionare le competenze per materia e valore e le competenze territoriali (cioè il foro dove la causa va instaurata)
Requisiti formali
Gli artt. 638 e 639 c.p.c. si occupano, invece, dei requisiti formali dell’atto introduttivo del giudizio, ovvero del “ricorso per ingiunzione”.
Esso deve indicare precisamente:
- soggetto ricorrente,
- procuratore,
- controparte,
-ragioni del credito
- allegazione dei documenti che si pongono a fondamento della richiesta.
In mancanza di uno di questi elementi, il giudice, ha il dovere, di chiedere l’integrazione al ricorrente; qualora il ricorrente non provveda o anche l’integrazione non risolva i dubbi del giudice, questi rigetta il ricorso ai sensi dell’ art. 640 c.p.c..
All’uopo è importante precisare che, il rigetto non impedisce la riproposizione della domanda, sia nuovamente con decreto che in via ordinaria.
Se, invece, il giudice ritiene che sussista la prova del credito, emette il vero e proprio “decreto”, con il quale ingiunge all’altra parte di pagare la somma di denaro (o consegnare la res) e ciò nel termine di giorni 40 dalla notifica.
Opposizione
Entro lo stesso termine (40giorni), il debitore ai sensi dell'art.645 c.p.c. ha la facoltà di proporre opposizione davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione, instaurando un procedimento civile ordinario.
Provvisoria Esecutività
Laddove, però, il debitore propone opposizione, i tempi per la realizzazione del credito si allungheranno irrimediabilmente.
Allora, il legislatore ha previsto ai sensi dell’art. 642 c.p.c. che se ricorrono determinate condizioni (per esempio, il credito sia “provato” a mezzo di cambiale, assegno bancario, assegno circolare, oppure quando sussista un pericolo di grave pregiudizio dal ritardo ecc.) il Giudice possa dichiarare esecutivo il decreto e, quindi, il debitore che lo riceve è costretto a pagare immediatamente, potendo comunque svolgere opposizione, ma senza che questa blocchi, intanto, le pretese del creditore.
R.F.


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