L'amministratore di sostegno è un istituto dell'ordinamento giuridico italiano, introdotto con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, la cui funzione è quello di affiancare un soggetto che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Scopo della legge è quello di coadiuvare tali persone mediante un amministratore che dia loro sostegno al fine di affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.
Importante:Tale menomazione non deve essere talmente grave da essere interdetto o inabilitato.
Scopo della legge è quello di coadiuvare tali persone mediante un amministratore che dia loro sostegno al fine di affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.
Importante:Tale menomazione non deve essere talmente grave da essere interdetto o inabilitato.
I soggetti a cui può riferirsi l'applicazione di tale istituto sono:
• soggetti disabili
• alcolisti
• tossico-dipendenti
• soggetti colpiti da ictus cerebrale.
La richiesta della nomina dell'amministratore di sostegno può essere fatta dallo stesso soggetto a cui si riferirebbe l'amministrazione, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal pubblico ministero (mediante ricorso).
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare che deve contenere l'indicazione:
- delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
- della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
- degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
- delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità
- della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Nella prassi, il giudice tutelare preferisce nominare come amministratore di sostegno:
- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre o la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
La nomina dell'amministratore di sostegno può essere revocata in qualsiasi momento, laddove, vengano meno le condizioni che ne hanno generato suddetta necessità.
Importante: La decadenza della funzione non avviene automaticamente, salvo che si tratti di nomina a tempo determinato, ma deve essere disposta dal giudice tutelare con apposito decreto a seguito di specifica istanza dell'interessato, del suo amministratore o degli altri soggetti interessati
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