la legge n. 441 del 1998 all'art. 14, comma 1, prevedeva che: Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola...gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:
a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.
Successivamente la legge n. 388 del 23 dicembre 2000, precisamente all'articolo 6, comma 8, ha modificato l'articolo 14, comma 1, della legge n. 441/98 sostituendo le parole "a fondi rustici" con "ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale".
R.F.
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