domenica 13 marzo 2016

Tassa di successione


La tassa di successione è un'imposta che le persone, che ricevono in eredità un patrimonio, devono pagare allo Stato sulla scorta della dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate.
All'uopo, si rende noto che la dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno della morte all'Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto.
La suddetta dichiarazione, deve essere redatta su un apposito modulo fornito dall'Agenzia in cui devono essere esposti i seguenti dati:
  •  le generalità degli eredi;
  •  l’attivo ereditario;
  • il passivo ereditario;
  • eventuali donazioni e liberalità avvenute a favore degli eredi prima del decesso.

L’imposta di successione prevede  aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi, e conseguenti franchigie, cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta, secondo il seguente schema:
  • coniuge e parenti in linea retta : aliquota 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità;
  • fratelli e sorelle: aliquota 6%, con franchigia di € 100.000,00;
  • altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: aliquota 6% senza franchigia;
  • tutti gli altri soggetti, aliquota 8% senza franchigia.

L’imposta di successione deve essere liquidata direttamente all’Agenzia delle Entrate entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione, si estende a  5 anni in caso di dichiarazione omessa.
Se l'importo è superiore a  € 1.000, può essere rateizzato, è richiesto un pagamento iniziale pari al 20% di quanto dovuto, e poi la restante parte può essere rateizzata in 8 – 12 rate. 

Importante: E' opportuno ricordare che, il decreto legislativo 175 del 21 novembre 2015,  noto come decreto semplificazioni, ha previsto un esonero alla presentazione di suddetta dichiarazione per il coniuge, i figli, i genitori e gli altri parenti in linea retta quando l’asse ereditario non supera € 100.000,00 e non comprende beni immobili.
R.F.

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