Molti rapporti giuridici, di carattere personale, in capo ad un soggetto fisico, si estinguono alla morte di quest'ultimo; altri invece, precisamente quelli avente carattere patrimoniale, sopravvivono alla morte del titolare, trasmettendosi ai suoi successori.
Appare necessario rilevare che, la possibilità di trasmettere il patrimonio a causa di morte si collega con il riconoscimento della proprietà, pertanto ciò implica il potere di disporre dello stesso mediante atti di ultima volontà.
All'uopo, si ricorda che, la nostra Carta Costituzionale, all'art. 42, precisamente subito dopo la formulazione dei principi fondamentali in tema di proprietà privata, dispone che : la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sull'eredità.
Già dal testo letterario della norma, è possibile distinguere due diversi tipi di successione: la successione legittima e la successione testamentaria.
La successione ab intestato, cosiddetta legittima
La successione legittima interviene quando il de cuius non ha redatto alcun testamento ovvero in quest'ultimo non ha compreso il suo intero patrimonio.
Essa, è quella che trova più spazio ai giorni nostri, attesa la circostanza che, l'abitudine di fare testamento non è ancora molto diffusa.
Orbene, nell'ipotesi in cui il testamento manchi, occorre innanzitutto individuare i successori detti successori legittimi ossia: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, fratelli e sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado; in mancanza di parenti succede lo Stato.
Importante: ciascun ordine esclude il successivo.
Le quote verranno così suddivise:
1. successione del coniuge
Occorre all'uopo, distinguere tra le diverse ipotesi possibili:
- Il coniuge consegue l'intero patrimonio nel caso in cui manchino discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle;
- il coniuge consegue metà dell'eredità nel caso concorra con un solo figlio;
- i coniuge consegue un terzo dell'eredità nel caso in cui concorre con più figli;
- il coniuge consegue i due terzi dell'eredità laddove concorra con ascendenti, fratelli e sorelle
Importante: in caso di separazione il coniuge, al quale non sia addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, viene chiamato alla successione come un coniuge non separato.
Di converso, se la separazione gli è stata addebita, il coniuge ha diritto ad un assegno vitalizio, solo nel caso in cui, al momento dell'apertura della successione,questo godeva degli alimenti.
2. successione dei figli
nel caso succedano solo i figli, questi ereditano in parti uguali.
3. successione altri parenti
anche in questo caso occorre distinguere, tra diverse ipotesi:
- nel caso in cui, un soggetto muoia senza coniuge e senza figli, concorrono alla successione i genitori (per metà del patrimonio) ed i fratelli e le sorelle;
- nel caso in cui, un soggetto muoia senza fratelli o sorelle, succedono i genitori in parti uguali. Nel caso non vi siano nemmeno i genitori, succederanno per metà gli ascendenti della linea materna e per metà della linea paterna;
- se muore senza figli, genitori o ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali;
- nel caso, infine, di assenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si devolverà in favore dei parenti entro il sesto grado (quindi i figli dei cugini);
4. successione da parte dello Stato Italiano
in mancanza di un successore, il patrimonio verrà acquistato di diritto dallo Stato Italiano.
Successione testamentaria
la successione testamentaria interviene nell'ipotesi in cui, un soggetto, con capacità di agire, prima di morire, disponga di tutte le proprie sostanze o di alcune di esse.
All'uopo, si segnala che il Testamento è un atto Personale (ciò significa che non può essere redatto da un rappresentante, nè si può far dipendere da un terzo l'indicazione dell'erede), Unilaterale (per la sua validità, l'interpretazione del testamento dipende solo dal testamento stesso e non anche dall'accettazione); Formale (è un negozio giuridico solenne, per la validità del quale occorre il rispetto di determinate forme prescritte dalla legge).
Si distingue, tra:
1. Testamento olografo, cioè scritto per intero a mano dal testatore;
2. Testamento pubblico, cioè redatto da un notaio, su indicazione del testatore ed in presenza di due testimoni;
3. Testamento segreto, cioè sottoscritto dal testatore e sigillato dallo stesso e poi consegnato al notaio(che lo conserva), in presenza di due testimoni.
Il testamento, può contenere disposizioni a titolo universale (cioè istituisce gli eredi che subentrano nell'intero patrimonio, comprendente non solo rapporti attivi, ma anche debiti, a seguito dell'accettazione) o a titolo particolare (istituisce i cosiddetti legati; si segnala che il legatario acquista uno o più diritti patrimoniali determinati, per esempio, un immobile, un gioiello, ecc.. e non risponde dei debiti ereditari, e non è richiesta l'accettazione).
Successione necessaria
Infine, si segnala che il codice civile, nell'ambito delle disposizioni generali sulle successioni, disciplina la successione necessaria, che in realtà non è un terzo tipo di successione, ma si affianca a quella legittima e testamentaria.
Infatti, essa, può sovrapporsi alle disposizioni testamentarie, laddove quest'ultime abbiano leso i principi inderogabili a tutela dei congiunti più stretti (infatti a queste persone il legislatore ha riservato determinate porzioni del patrimonio del de cuius, anche contro la volontà di questo) ovvero può sovrapporsi anche a quella legittima, nel caso in cui, pur mancando un testamento, si verifica una lesione della quota di riserva a causa di donazioni fatte da de cuius.
In pratica, è prevista una forte limitazione della libertà di disposizione del soggetto a tutela dei prossimi congiunti.
La porzione spettante ai legittimari si determina tenendo conto non solo del patrimonio del de cuius sussistente al momento dell'apertura della successione, ma anche di tutti i beni che quest'ultimo abbia donato in vita.
Nel caso di lesione, al legittimario potrà esercitare l'azione di riduzione al fin di reintegrare la quota che gli è riservata per legge.
R.F.
R.F.
Nessun commento:
Posta un commento