E’ noto che, l’acquisto di un bene per usucapione, presuppone la sussistenza di due elementi:
- un elemento soggettivo cosiddetto animus possidendi consistente nell’intenzione di tenere la cosa come proprietario;
- ed un elemento oggettivo cosiddetto corpus possessionis che si identifica nel comportamento del soggetto che svolge un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà.
Pertanto, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall’animus possidendi, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell’usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l’acquisto del diritto di proprietà (Corte di Cassazione, sent. n. 9325/11)
In virtù di quanto appena enunciato, l'eventuale dubbio circa la possibilità di usucapire un terreno agricolo mediante la mera coltivazione, risulta di facile soluzione.
Infatti, la coltivazione del terreno con la messa a dimora di piante configura un'attività sicuramente importante, in quanto evidenzia la disponibilità materiale dello stesso, ma da sola non appare sufficiente ai fini dell'usucapione, poiché non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui, attesa la circostanza che l' attività effettuata può essere avvenuta con la tolleranza del proprietario.
Per usucapire, allora, verrà richiesto all'interessato, di dimostrare la c.d. interversio possessionis ai sensi del'art. 1141 cc. co 2, la quale consentirebbe di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, manifestando così il dominio esclusivo sulla “res”(il terreno).
Quanto fin qui argomentato, trova conferma anche nella nota sentenza n. 18215/13 della Corte di Cassazione, che così si è espressa: “la coltivazione di un terreno, è in sè attività corrispondente all’esercizio del diritto dominicale, epperò, dato che la coltivazione del fondo di per sè non è espressiva, in modo inequivocabile, dell’intento del coltivatore di possedere per sè è necessario che l’attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell’attività è svolta uti dominus”.
R.F
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