venerdì 4 marzo 2016

Termini ordinari o abbreviati per Usucapire



Tra i requisiti fondamentali, prescritti dalla legge, per l'acquisto a titolo originario, mediante usucapione, di beni mobili o immobili, vi è : il decorso del tempo.
Ovviamente, i termini prescritti variano in base al bene che si intende usucapire, in particolare:
1) l'usucapione di beni immobili e dei diritti reali immobiliari si compie in 20 anni.
Tuttavia, il soggetto che acquista un immobile, in buona fede, da chi non è proprietario (cosiddetto acquisto a non domino), in forza di un atto idoneo a trasferire la proprietà (per esempio con atto di vendita) e che ha regolarmente trascritto l'acquisto nei registri immobiliari, ne compie l'usucapione con il decorso di 10 anni dalla data della trascrizione stessa.
2) l'usucapione di beni mobili non trascritti in pubblici registri, si compie in 10 anni se il possessore è in buona fede, in 20 anni se è in mala fede.
3) l'usucapione di beni mobili trascritti in pubblici registri (auto, barche...) si compie regolarmente in 10 anni, ma se sussiste la buona fede, un titolo di trasferimento valido e la relativa trascrizione, il termine è ridotto a 3 anni.
4) le universalità di mobili, ( cioè quei beni  che hanno una destinazione unitaria, per esempio un biblioteca, un gregge...) si usucapiscono in 20 anni, ma tale termine può essere abbreviato a 10 anni se sussiste la buona fede e un titolo valido di trasferimento.

Importante: l'usucapione può essere   sospesa o interrotta per circostanze sopravvenute.
- la sospensione (art. 1165 c.c.), arresta il decorso del termine, senza però cancellare la rilevanza del possesso per il tempo già trascorso, pertanto al cessare della causa di sospensione, il termine riprende a decorrere sommandosi a quello precedentemente trascorso.
-l'interruzione, invece cancella la rilevanza del tempo già trascorso, pertanto il termine ricomincerà a decorrere nuovamente da zero.
Normalmente, l'interruzione deriva dalla domanda giudiziale proposta dal proprietario contro il possessore, mediante un'azione negatoria o di rivendicazione; ma non mancano casi in cui l'interruzione dipende dal riconoscimento da parte del possessore stesso dell'altrui diritto.
infine, si ricorda che, l'usucapione può essere interrotta nel caso in cui il possessore perda il possesso del bene per più di un anno ( per esempio si pensi al proprietario di un fondo che impedisce il passaggio a chi sta per usucapire appunto la relativa servitù di passaggio) .  

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