lunedì 6 giugno 2016

legge Cirinnà in vigore

Ieri, 5 giugno 2016, è entrata in vigore effettivamente la legge Cirinnà, che ha riformato il nostro diritto di famiglia, riconoscendo le UNIONI CIVILI e LE CONVIVENZE DI FATTO.
Vediamo nel dettaglio quali peculiarità ha suddetta riforma.

 UNIONI CIVILI
  • le persone dello stesso sesso potranno unirsi con il vincolo civile, alla presenza di 2 testimoni,  dinnanzi l'ufficiale dello stato civile, quest'ultimo avrà poi l'obbligo di annotare l'unione nel relativo registro dello stato civile;
  • le parti, che intendono unirsi al vincolo, si obbligheranno reciprocamente ad assistersi moralmente e materialmente, dovranno coabitare, ma non sussisterà tra loro alcun vincolo di fedeltà;
  • gli stessi, potranno stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro;
  •   il regime patrimoniale ordinario come per il matrimonio sarà la comunione dei beni, a meno che le parti decidano una diversa convenzione;
  • la pensione di reversibilità ed il Tfr spetteranno al partner dell'unione;
  • in materia di successione, al partner superstite spetterà la «legittima», cioè il 50%;
  •  in caso di scioglimento del vincolo si applicheranno le norme  sul divorzio.
  • rimane esclusa  l'adozione.

CONVIVENZE DI FATTO

  •  I conviventi di fatto, sia eterosessuali che omosessuali, che abbiano una stabile relazione, da oggi, potranno beneficiare delle tutele fino a questo momento riservate esclusivamente ai coniugi;
  • i conviventi avranno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in ospedale e potranno essere designati a decidere al posto dell'altro in caso di malattia e donazione organi.
  • per quanto concerne il regime patrimoniale, i conviventi potranno sottoscrivere un contratto che regoli i loro rapporti patrimoniali, per esempio la comunione dei beni.
  •  in caso di morte di uno dei partner, l'altro avrà il diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se invece, il proprietario della casa è il deceduto, il convivente avrà il diritto di continuare a viverci tra i due e i cinque anni.
  •  in caso di rottura della convivenza, si potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di  vedersi garantito il diritto agli alimenti qualora si versi in stato di bisogno. 

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